1. Le imprese possono attestare, nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico, il proprio impegno, inserito nelle condizioni generali di contratto:
a) a negoziare la risoluzione delle eventuali controversie direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli per reclami e numeri telefonici facilmente riconoscibili e accessibili per i consumatori;
b) a valutare, ovvero ad approvare preventivamente, la partecipazione a una procedura di composizione consensuale professionale presso uno degli organismi di cui alla presente legge, prima di un arbitrato o di un giudizio ordinario.
2. L'impegno di cui al comma 1 può essere certificato dagli organismi di composizione consensuale, in quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere utilizzata nella pubblicità e nelle altre