Art. 24.
(Condizioni generali di contratto).

      1.  Le imprese possono attestare, nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico, il proprio impegno, inserito nelle condizioni generali di contratto:

          a)  a negoziare la risoluzione delle eventuali controversie direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli per reclami e numeri telefonici facilmente riconoscibili e accessibili per i consumatori;

          b)  a valutare, ovvero ad approvare preventivamente, la partecipazione a una procedura di composizione consensuale professionale presso uno degli organismi di cui alla presente legge, prima di un arbitrato o di un giudizio ordinario.

      2.  L'impegno di cui al comma 1 può essere certificato dagli organismi di composizione consensuale, in quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere utilizzata nella pubblicità e nelle altre

 

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forme di comunicazione rivolte al pubblico.
      3.  La eventuale falsità dell'attestazione di cui al comma 1 o della certificazione di cui al comma 2 del presente articolo costituisce pubblicità ingannevole, della quale è in ogni caso disposta la sospensione provvisoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74, e successive modificazioni.